1 Privacy & Pantouflage 2 Anagrafica 3 Formazione 4 Esperienze 5 Allegati 6 Resoconto 7 Applica
L’art. 53 co. 16-ter del d.lgs. 165/2001 dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (c.d. pantouflage). Tale divieto, secondo le indicazioni fornite dall’ANAC, rientra tra le misure generali di prevenzione della corruzione da considerare nei piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Acquirente Unico, quale società a controllo pubblico, è tenuta ad adotta il proprio piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rispettare quindi la suddetta misura, verificando l’assenza di ipotesi di pantouflage durante l’iter di reclutamento e selezione del personale.